PUBBLICAZIONE
Bollettino n.
5/2008
Procedimento collegato (esito)
- Ingannevole
Testo Provvedimento
http://www.agcm.it/agcm_ita/DSAP/DSAP_PI.NSF/6334640d6447abfec1256e6e...
PI6247 - UNIVERSITÀ POPOLARE SAN TOMMASO - CAMPUS SICILIA
Provvedimento n. 17989
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 7 febbraio 2008;
SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca;
VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
recante Codice del consumo, nella versione vigente prima dell’entrata
in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di
pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio
2003,
n. 284, sostituito dal “Regolamento sulle procedure istruttorie in
materia di pratiche commerciali scorrette”, adottato con delibera
dell’Autorità pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed
entrato in vigore il 6 dicembre 2007;
VISTA la propria delibera del 21 agosto 2007, con la quale l’Autorità
ha disposto la sospensione provvisoria del messaggio diffuso
dall’Università Popolare San Tommaso D’Aquino - Campus Sicilia sul
sito internet www.unisicilia.net;
VISTI gli atti del procedimento;
OMISSIS….
RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni, che i messaggi pubblicitari in esame
siano idonei a indurre in errore i consumatori in ordine alle in
relazione alla validità del titolo di terapista della riabilitazione
ed in particolare alla sua equipollenza con quello di livello
universitario e potendo per questo motivo pregiudicarne il
comportamento economico ai sensi dell’articolo 21 del Decreto
Legislativo n. 206/05 nella versione vigente prima dell’entrata in
vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146;
DELIBERA
a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente
provvedimento, diffuso dalla società Officinae S.r.l. e dalla
Fondazione Università Popolare San Tommaso D’Aquino, costituisce, per
le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di
pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, e 21, lettera a),
del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima
dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145
e
n. 146 e ne vieta l’ulteriore diffusione;
b) che alla società Officinae S.r.l. sia irrogata una sanzione
amministrativa pecuniaria di € 12.100 (dodicimilacento euro);
c) che alla Fondazione Università Popolare San Tommaso D’Aquino sia
irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di € 12.100
(dodicimilacento euro).
Le sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere b) e c)
devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al
concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega
alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al
presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9
luglio 1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un
semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella
misura
del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del
termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di
ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma
6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è
maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno
successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in
cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal
caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel
medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione
all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il
versamento effettuato.
Ai sensi dell'articolo 27, comma 12 del Decreto Legislativo 6
settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo, come modificato
da
ultimo dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146, in caso di
inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di
reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione
dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta
giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e
pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al
TAR
del Lazio, ai sensi dell’articolo 27, comma 13, del Decreto
Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo,
come
modificato da ultimo dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146,
ai
sensi dell'articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05,
entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento
stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al
Presidente
della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il
termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del
provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà